Art. 5.

      1. L'ANGERIR ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della

 

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legge 21 marzo 1958, n. 259, e può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in giudizio. L'ANGERIR è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.
      2. Sono organi dell'ANGERIR:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio. Il presidente, che è scelto tra personalità di elevata qualificazione nel settore, ha la rappresentanza legale dell'ANGERIR, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovraintende all'andamento generale dell'Agenzia stessa.
      4. Il consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal presidente, da quattro componenti, aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro della salute e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      5. Il consiglio di amministrazione:

          a) delibera il bilancio di previsione entro i due mesi precedenti l'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo deve essere corredato da una relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

          b) delibera il piano programmatico e finanziario triennale nonché le eventuali variazioni annuali;

          c) delibera i piani annuali di attuazione, compresi quelli relativi al conferimento

 

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dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;

          d) approva i regolamenti interni;

          e) può costituire, per lo svolgimento delle attività dell'ANGERIR, joint venture, società di capitali o consorzi, stipulare contratti o accordi di collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, anche con la partecipazione finanziaria degli stessi;

          f) delibera le tariffe relative al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;

          g) delibera sugli impegni derivanti dalle competenze istituzionali dell'ANGERIR, di cui all'articolo 4;

          h) delibera in ordine all'applicazione dei contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale ed alle assunzioni.

      6. Le delibere del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e), g) e h) del comma 5 sono approvate dal Ministro dello sviluppo economico. Le deliberazioni di cui alla citata lettera h) sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Le delibere non approvate ai sensi del comma 6 entro il termine di un mese si intendono esecutive.
      8. Il direttore generale è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra persone di qualificata esperienza nelle attività di competenza dell'ANGERIR, su proposta del presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato soltanto per un secondo quinquennio.
      9. Il direttore generale:

          a) predispone i piani di cui al comma 5, lettere b) e c), che sottopone al consiglio di amministrazione; il piano annuale è predisposto sulla base del piano programmatico e finanziario triennale approvato dal Ministro dello sviluppo economico;

          b) attua i piani approvati e le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione;

 

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          c) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse dell'ANGERIR;

          d) presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio di amministrazione il conto consuntivo annuale, concordato da una relazione sull'attività dell'ANGERIR sull'anno precedente;

          e) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

          f) gestisce le attività dell'ANGERIR, anche per quanto concerne la determinazione di criteri, modalità e specifiche tecniche, e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione.

      10. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservazione delle leggi e dei regolamenti, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, effettua periodici accertamenti della consistenza di cassa e può chiedere al direttore generale dati ed informazioni sulla gestione dell'ANGERIR. È composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori dei conti può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
      11. Il presidente ed i componenti degli altri organi di cui al comma 2 sono nominati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che siano intervenute le proposte di cui ai commi 3, 4 e 8, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla nomina di propria iniziativa entro il mese successivo.
      12. L'ANGERIR si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei

 

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compiti istituzionali. La composizione del comitato è definita con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      13. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.